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I siti internet sono protetti dal diritto d’autore?

Generalmente occorre dare risposta positiva a tale quesito anche se la qualificazione giuridica da dare a un sito internet appare ancora oggi incerta tra gli addetti ai lavori.

Secondo un primo orientamento, il sito internet sarebbe equiparabile a una banca dati, consistendo in una serie di informazioni, dati e contenuti (suoni, immagini, etc.) organizzati dal gestore del sito e resi disponibili per mezzo di una rete di link ipertestuali attraverso cui gli utenti sono in grado di accedere alle singole parti del sito. In base a tale interpretazione, fatto salvo il diritto degli autori sui singoli contenuti eventualmente incorporati all’interno del sito (per esempio, un’immagine, un testo, una composizione musicale, etc.), al soggetto che raccoglie, organizza e rende consultabili i contenuti la legge conferirebbe un diritto esclusivo sulle operazioni di estrazione e reimpiego dei contenuti del sito medesimo. La durata di tale protezione è di 15 anni dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.

Secondo una tesi differente il sito internet andrebbe inquadrato nell’ambito delle opere collettive o composte, rappresentando l’unione di più opere o parti di opere provenienti da autori diversi; più in particolare, l’opera sarà collettiva se esiste un soggetto che funge da coordinatore dell’intero sito – generalmente il titolare del sito – mentre negli altri casi l’opera avrà natura composta. Nell’opera collettiva il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore dell’opera stessa – e quindi al titolare del sito – fatto salvo il diritto dei singoli autori di utilizzare la propria opera separatamente, con la osservanza dei patti convenuti con l’editore – è peraltro frequente la prassi per cui gli autori di singole parti del sito cedono al titolare del sito i relativi diritti di utilizzazione economica: si pensi ad esempio agli sviluppatori del sito che cedono al committente i diritti sul software e sulle parti grafiche create in esecuzione dell’incarico ricevuto.

Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha inoltre diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d’uso.

In ogni caso, chiunque voglia riprodurre, in tutto o in parte, il contenuto di un sito internet, è tenuto ad ottenere l’autorizzazione preventiva da parte di tutti gli autori che vantino diritti su quei contenuti – a meno che tali diritti non siano stati ceduti al gestore del sito – nonché del gestore del sito in quanto titolare dell’opera collettiva realizzata attraverso il contributo di più autori.

  • Riferimenti normativi LDA, Artt. 3, 38, 40, e 102-bis